La rottura di un rapporto affettivo è sempre difficile da affrontare e da accettare, soprattutto quando è il frutto di una scelta unilaterale e c’è inevitabilmente chi la subisce. In queste situazioni capita spesso che l’ex compagno o compagna non riescano a rassegnarsi a quel piccolo e antipatico prefisso, “ex”.
Bisogna chiarire che, in generale, non esistono tutele contro l’invadenza in senso lato se non il reciproco rispetto che dovrebbe ispirare qualsiasi tipo di rapporto. Ci sono però alcuni comportamenti che assumono rilievo sotto il profilo penale. Ad esempio, fare una telefonata, mandare un sms, regalare dei fiori, sono atti legittimi da compiere, specialmente durante un corteggiamento. La questione cambia quando simili condotte diventano inopportune e non gradite, tanto da venire percepite dalla persona a cui sono rivolte come una vera e propria intrusione della vita privata.
Il confine è labile ed è possibile sconfinare in condotte che integrano il reato di molestie disciplinato dall’articolo 660 c.p. che punisce
[quote]“Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a cinquecentosedici euro”.[/quote]
Il comportamento punito è connotato dalla petulanza, ovvero da quel modo di agire pressante, insistente, indiscreto e impertinente, che finisce, per il modo stesso in cui si manifesta, per interferire sgradevolmente nella sfera della quiete e della libertà della persona.
Ad esempio, la Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 19438/2007, ha chiarito che integra il reato di molestie, la condotta di continuo ed insistente corteggiamento, che risulti non gradito alla persona destinataria. Nel caso di specie, l’imputato, ex fidanzato della persona offesa, le aveva rivolto frasi ed atteggiamenti di corteggiamento per ore, intrattenendosi alla presenza di altri avventori all’interno del locale pubblico dove la stessa lavorava come cameriera, nonostante le espresse e ripetute rimostranze della vittima.
Nessuna condanna, invece, per la ex moglie che telefonava in modo insistente ed inviava sms all’ex marito anche di notte per parlare dei figli ed ottenere il rispetto degli obblighi di mantenimento. La Cassazione penale con la sentenza 26776/2016 ha accolto il ricorso della signora contro la condanna, inflitta in primo grado dal Tribunale di Genova, per molestia e disturbo. Il consorte separato aveva querelato la ex, che per oltre un mese lo aveva raggiunto ad ogni ora, malgrado l’uomo avesse più volte cambiato il numero di telefono. In sostanza la Corte ha chiarito che il reato di molestie, infatti, può scattare solo nel caso in cui il comportamento persecutorio sia determinato da futili motivi e, di certo, tali non sono le questioni attinenti ai doveri familiari, specie se in mezzo ci sono i figli minori.
Nei casi più gravi, il corteggiamento serrato può integrare il reato di atti persecutori più noto come reato di stalking previsto dall’art. 612 bis c.p. che punisce
[quote]“Chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di una persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.[/quote]
La differenza fondamentale tra il reato di molestie e lo stalking riguarda lo stato d’ansia e di paura che affliggono la sola vittima dello stalking. Ad esempio, l’ex fidanzato che inonda di chiamate e messaggi la sua ex fidanzata può essere passibile di denuncia per molestie telefoniche. Qualora, però, le molestie telefoniche dovessero essere accompagnate anche da pedinamenti o farsi così pesanti e minacciose da ledere la serenità psichica della donna, allora saremmo in presenza del ben più grave reato di stalking.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione penale con la sentenza n. 454533/2015, precisando che essere innamorati non giustifica il (troppo) corteggiamento sgradito serrato, che può costituire reato: sussurrare frasi come “tu mi piaci”, mettersi le mani sul cuore “a voler mimare il suo amore”, puntare la luce di una torcia verso l’abitazione della vicina di casa corteggiata, aspettarla fuori dalla palestra e fuori dal parrucchiere; seguire l’amata ai giardinetti dove si trovava con i figli, sussurrandole “ma lo vuoi capire che sono innamorato di te” o “ti amo” durante una processione religiosa, costa la condanna per atti persecutori.
In conclusione, la guerra fra ex è inevitabile? Sì, nella misura in cui viene a mancare il rispetto per la libertà altrui.
Avv. Francesca Boraso